Assegno di inclusione

Servizio attivo

Richiesta dell'assegno di inclusione

Municipium

A chi è rivolto

L'Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità (come definita ai fini ISEE);
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. 

Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.

Municipium

Come fare

L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l'INPS. Ai fini dell’erogazione dell’Assegno di Inclusione, il richiedente deve anche sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo sulla piattaforma SIISL.

Per i componenti in una delle condizioni di svantaggio previste dal DM, il richiedente deve dichiarare nel modulo di domanda dell’INPS la data, l’eventuale numero di protocollo e l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione di svantaggio, nonché di essere inserito in un programma di cura e assistenza da parte di una pubblica amministrazione. In caso non sia in possesso di queste informazioni, il richiedente può richiedere alla o alle amministrazioni competenti la compilazione dello specifico modulo allegato alle Linee di indirizzo aggiornate sulla presa in carico e il progetto personalizzato per le persone in condizioni di svantaggio. La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione devono essere antecedenti e sussistere al momento della presentazione della domanda ADI.
Ai fini dell’accoglimento della domanda, l’INPS provvede alle verifiche dei requisiti economici, anagrafici e relativi alla condizione di svantaggio, eventualmente anche con il coinvolgimento dei Comuni e di altre amministrazioni collegate.

Municipium

Cosa serve

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Requisiti soggettivi

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del Codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta. 

Requisiti economici

Inoltre, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  • ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 10.140; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.500 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 8.190 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Questa soglia è aumentata a 10.140 euro se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione. L’affitto deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) resa ai fini ISEE.

Requisiti patrimoniali

  • un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore ad euro 30.000; tale importo va calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione fino ad un massimo di 150.000 mila euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere. 

Ulteriori condizioni

Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

Municipium

Cosa si ottiene

Si ottiene l'Assegno di inclusione che è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale

Municipium

Tempi e scadenze

il nucleo familiare decade dal beneficio economico concesso se un componente:

  • non si presenta a una convocazione dei servizi sociali o dei servizi per il lavoro competenti nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
  • non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
  • non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro che abbia le caratteristiche i cui all'art. 9 del D.L. 48/2023;
  • non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 del D.L. 48/2023 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (anche DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni. 

Se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente può fare nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

Municipium

Accedi al servizio

Municipium

Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
Municipium

Contatti

Ultimo aggiornamento: 30 gennaio 2025, 17:10

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot
Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy